Sez. 2, Sentenza n. 1823 del 14/02/1992 (Rv. 475719 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - Proposta - Opzione | Comunicazione da parte del promissario dell'intenzione di aderire alla proposta - Necessità di una successiva distinta e formale dichiarazione di accettazione della proposta - Convenzione delle parti con la stipulazione di un patto di opzione - Legittimità.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - Proposta - Opzione
Con la stipulazione di un patto di opzione, a norma dell'art. 1331 cod. civ., le parti possono convenire, nell'esplicazione della loro autonomia contrattuale, che alla comunicazione da parte del promissario, nelle forme a tal fine eventualmente previste, dell'intenzione di aderire alla proposta, debba necessariamente seguire entro lo stesso o altro termine una distinta e formale dichiarazione di accettazione della proposta medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)