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Sez. L, Sentenza n. 12350 del 06/07/2004 (Rv. 574186 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - IN GENERE | Cooperative di lavoro - Corresponsione ai soci lavoratori della retribuzione e del trattamento di fine rapporto - Subordinazione al conseguimento di utili da parte della società - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574186-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - IN GENERE

Il carattere di retribuzione differita, connotante il trattamento di fine rapporto, permane anche quando il diritto al trattamento di fine rapporto sia riconosciuto dalle società cooperative di lavoro in favore dei soci lavoratori, non potendosi, per ragioni di ordine sistematico, ritenere che, in tali casi, il trattamento di fine rapporto si identifichi nel diritto del socio alla distribuzione di utili maturati, giacché il socio lavoratore, allorquando sia retribuito in misura fissa periodica, è assoggettato alle disposizioni della legge 22 dicembre 1934, n. 370, sulla disciplina del riposo settimanale, e all'art. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, che detta le norme sull'orario di lavoro per i soci delle cooperative, mentre, dal punto di vista economico e contabile, i compensi corrisposti ai lavoratori rappresentano, per le società cooperative, il costo dei fattori produttivi, la cui erogazione non è condizionata dalla sussistenza dei presupposti per la distribuzione degli utili, in quanto quest'ultima presuppone un bilancio consuntivo. Ne consegue che rispetto agli stessi compensi, tra i quali va ricompreso il trattamento di fine rapporto, è configurabile un diritto del socio lavoratore, che abbia prestato l'attività lavorativa, non condizionato dalla concreta acquisizione delle necessarie risorse economiche da parte della cooperativa; il che non esclude che, in relazione alle risultanze di bilancio, possano essere corrisposti ai soci lavoratori emolumenti aggiuntivi. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 3 aprile 2001, n. 142).

Riferimenti normativi: Legge 22/02/1934 num. 370 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 2, Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 24, Legge 03/04/2001 num. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)