Sez. U, Sentenza n. 23856 del 21/12/2012 (Rv. 624757 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Provvedimenti disciplinari irrogati ai magistrati ordinari - Impugnazione dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione - Norme applicabili - Disciplina del cod. proc. pen. - Conseguenze - Presentazione del ricorso dall'incolpato personalmente e dal difensore - Proposizione cumulativa - Possibilità - Effetti - Concentrazione delle impugnazioni in unico giudizio.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Nel giudizio di impugnazione dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione dei provvedimenti disciplinari irrogati ai magistrati ordinari, regolato dal cod. proc. pen. per tutta la fase antecedente la decisione, per effetto del richiamo di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, il ricorso alle sezioni unite può essere presentato, ai sensi dell'art. 571 cod. proc. pen., dall'incolpato personalmente o dal difensore che sia stato nominato prima dell'emanazione del provvedimento impugnato o anche ai soli fini della proposizione dell'impugnazione, e che abbia i requisiti per l'esercizio professionale innanzi alla Cassazione, fermo restando che, ove entrambi presentino ricorso, il giudizio rimane unitario, operando la concentrazione delle impugnazioni in un unico processo e dovendosi dunque considerare il complesso dei motivi da essi proposti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)