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Sez. 5, Ordinanza n. 17529 del 02/03/2006 Cc. (dep. 22/05/2006) Rv. 234707 - 01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Provvedimento con cui il Tribunale dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, preceduta da reiezione della richiesta di archiviazione e successivo ordine di formulare l'imputazione ex art. 409 comma quinto cod. proc. pen., e dispone la restituzione degli atti al P.M. per omesso interrogatorio dell'imputato - Atto abnorme - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234707-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI

Non è abnorme il provvedimento con cui il Tribunale dichiari la nullità, per omesso interrogatorio dell'imputato che ne aveva fatto tempestiva richiesta, ex art. 415 bis cod. proc. pen., del decreto di citazione a giudizio - successivo ad ordinanza con cui il G.i.p. aveva ordinato, ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., la formulazione dell'imputazione, previa reiezione della richiesta di archiviazione - e disponga la restituzione degli atti al P.M., posto che tale provvedimento costituisce esplicazione del potere decisorio conferito al giudice ex art. 552 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)