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Sez. 3, Sentenza n. 6506 del 29/11/1982 (Rv. 424129 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - MERA LONTANANZA DEL GENITORE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1982-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424129-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - MERA LONTANANZA DEL GENITORE - INSUFFICIENZA.*

La responsabilità del genitore per il fatto illecito del minore, a norma dell'articolo 2048 cod. civ., non è esclusa da un impedimento del genitore stesso, (lontananza o altro), all'Esercizio della patria potestà, traducendosi la relativa prova liberatoria, di cui all'ultimo comma dell'art. 2048 citato, nella dimostrazione, non del mero fatto materiale della lontananza, bensì di avere - in adempimento dell'Obbligo imposto ad entrambi i coniugi dallo art. 147 cod. civ. ed indipendentemente, pertanto, dall'Esercizio della patria potestà - impartito al minore l'educazione e l'istruzione consone alle proprie condizioni familiari e sociali, vigilando, altresì, sulla sua condotta in misura adeguata allo ambiente, alle abitudini ed al carattere del soggetto. Perciò, non basta che il genitore dimostri di non avere potuto materialmente impedire il fatto del figlio, perché commesso fuori della sua presenza o durante la sua lontananza, occorrendo che egli provi di avere svolto, nei riguardi del minore, una vigilanza, in genere, adeguata alla sua età, al suo carattere ed alla sua indole e di avergli impartito un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il fatto del minore ha rivelato. (V 516/80, mass n 403902; (V 6104/78, mass n 395922; (V 5465/78, mass n 395237).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317, Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)