Sez. 1, Sentenza n. 1097 del 20/04/1989 Cc. (dep. 30/05/1989) Rv. 181449 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - COL MEZZO DI RACCOMANDATA O DEL TELEGRAFO - SOGGETTI QUALIFICATI AD AUTENTICARE LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - TASSATIVITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - COL MEZZO DI RACCOMANDATA O DEL TELEGRAFO - SOGGETTI QUALIFICATI AD AUTENTICARE LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - TASSATIVITÀ.*
La dichiarazione di impugnazione è un atto a Forma vincolata, anche quando i motivi siano enunciati contestualmente ad essa, per cui il mezzo di trasmissione e le modalità di presentazione e ricezione della stessa dichiarazione costituiscono requisiti di Forma che non ammettono equipollenti e non sono suscettibili di sanatoria. Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione allorché non risulti attestata nei modi di legge l'autenticità della firma del proponente, che si sia servito del mezzo postale. (nella specie si è ribadito il principio che la certificazione del cancelliere circa l'autenticità della sottoscrizione non può essere sostituita dall'annotazione "per identificazione" appostavi dal difensore né può estendersi, ove l'atto d'impugnazione sia pervenuto a mezzo del servizio postale, al di là dell'attestazione sulla data di arrivo in cancelleria). (V mass n 177122; (V mass n 159557; (V mass n 148955).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198, DPR 08/08/1955 num. 666 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)