Sez. 3, Sentenza n. 9620 del 16/06/2003 (Rv. 564289 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE | Investimento - Violazione dell'art. 102 d.P.R. 393 del 1959 da parte del conducente e dell'art. 134 da parte del pedone - Diversa gravità della sanzione penale - Corrispondente graduazione delle rispettive colpe - Esclusione - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE
In materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione Stradale e di valutazione del concorso di colpa, se il conducente di un autoveicolo, procedendo a velocità eccessiva (art. 102 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), investe un pedone mentre attraversa la carreggiata fuori degli appositi spazi (art. 134 stesso d.P.R.), non può ritenersi più grave la colpa del primo in base alla maggiore gravità della sanzione penale, perché questa è correlata alla rilevanza sociale del bene protetto, e non alla gravità della colpa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102, DPR 15/06/1959 num. 393 art. 134, Cod. Strada art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)