Sez. 1, Sentenza n. 1051 del 12/05/1983 Cc. (dep. 29/07/1983) Rv. 160079 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - ORDINANZA DI RIESAME - RICORSO PER CASSAZIONE - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO - CASI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - ORDINANZA DI RIESAME - RICORSO PER CASSAZIONE - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO - CASI.*
In Sede di ricorso avverso le ordinanze di riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto, è consentito l'annullamento senza rinvio, allorché la Corte di Cassazione, astraendo da nuovi apprezzamenti di fatto sia in grado di rilevare immediatamente l'illegittimità della custodia. Ciò avviene non solo nel caso manifesto di titolo del reato che non consenta la cattura ovvero di ordinanza di conferma emessa dal tribunale dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 263 ter cod. proc. pen., ma anche nella ipotesi che dalla configurazione del provvedimento di cattura e dell'ordinanza di riesame (costituenti nel loro insieme il titolo per la restrizione della libertà personale) non emerga una motivazione idonea in merito alla sussistenza degli indizi o alla opportunità di emettere il provvedimento facoltativo, cosicché il relativo potere risulti esercitato illegittimamente. (V mass n 157751; (Conf mass n 158238).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 quater, Cod. Proc. Pen. art. 539
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)