Sez. 1, Sentenza n. 9609 del 14/09/1991 (Rv. 473857 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (Dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio | Tribunale territorialmente competente alla dichiarazione di fallimento di una società - Individuazione - Criteri - Sede della società - Coincidenza della sede legale con la effettiva - Presunzione - Superamento - Accertamento della sede effettiva con riguardo al luogo di riunione dell'assemblea dei soci - Legittimità - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (Dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio
Al fine dell'individuazione del tribunale territoriale competente alla dichiarazione di fallimento di una società, la presunzione di coincidenza della sede legale con quella effettiva non può essere superato sulla sola base della diversità del luogo di riunione dell'assemblea dei soci, non essendo questa l'organo di amministrazione della società.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)