Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018 (Rv. 647904 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Contratto di mutuo - Interessi corrispettivi sulle rate scadute - Determinazione convenzionale "per relationem" - Ammissibilità - Requisiti - Determinabilità del tasso ex art. 1346 c.c. - Condizioni - Rilevanza della perizia per eseguire il calcolo - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI
In tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 - contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Legge 17/02/1992 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)