Sez. L, Sentenza n. 455 del 25/01/1990 (Rv. 464990 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA - MALATTIE PROFESSIONALI - ELENCAZIONE - IPOACUSIA CONTRATTA DA OPERAIO AGRICOLO ADDETTO AD ATTREZZI AGRICOLI CON IMPIEGO DI UTENSILI AD ARIA COMPRESSA - INDENNIZZABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA - MALATTIE PROFESSIONALI - ELENCAZIONE - IPOACUSIA CONTRATTA DA OPERAIO AGRICOLO ADDETTO AD ATTREZZI AGRICOLI CON IMPIEGO DI UTENSILI AD ARIA COMPRESSA - INDENNIZZABILITÀ.*
Una ipoacusia da rumori contratta da operaio agricolo addetto ad attrezzi agricoli con impiego di utensili ad aria compressa - alla quale è inapplicabile, alla stregua del combinato disposto degli artt. 209 e 211, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - la tutela prevista per le tecnopatie contratte nelle lavorazioni industriali - costituisce tecnopatia indennizzabile, sempreché ne sia provata la causa di lavoro, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988, la quale ha (fra l'altro) dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del citato art. 211 "nella parte in cui non prevede che l'Assicurazione è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 209 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 211 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)