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Sez. U, Sentenza n. 6914 del 05/06/1992 (Rv. 477576 - 01)

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Consiglio superiore della magistratura (sezione disciplinare) | Violazione del dovere di correttezza del magistrato ex art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946 - Apprezzamento discrezionale ed insindacabile della sezione disciplinare del C.S.M. - Adeguata motivazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477576-01

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Consiglio superiore della magistratura (sezione disciplinare)

Ai sensi dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511 (guarentigie della Magistratura), il magistrato, al fine di meritare la fiducia e la considerazione essenziali alla funzione del giudicare e di non compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario, non solo deve svolgere i suoi compiti con obiettività e disinteresse, ma deve anche evitare che tali requisiti possano apparire compromessi. La delimitazione, alla stregua di tale principio, dell'ambito della deontologia professionale del giudice è compito riservato all'insindacabile apprezzamento discrezionale della Sezione Disciplinare del C.S.M., che deve dare adeguata ragione del giudizio espresso in ordine alla violazione dei doveri del magistrato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata l'affermazione, della predetta Sezione, secondo cui viola il dovere di correttezza suesposto il giudice che, investito dell'istruttoria formale in un procedimento penale a carico di un amministratore di un ente pubblico, assuma un incarico arbitrale remunerato, per la decisione di controversia insorta fra l'ente medesimo ed un terzo, su designazione dell'organo deliberante di cui faccia parte detto amministratore).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)