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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 21 maggio 1976, causa 26/74

Decisione
decisa il 1976-05-21
ECLI
ECLI:EU:C:1976:69

Epigrafe

Nella causa 26-74, SA ROQUETTE FRÈRES, con sede in Lestrem (Pas-de-Calais), con l'avvocato Marcel Veronne, del foro di Lilla, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Jacques Loesch, 2, rue Goethe, ricorrente, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Jacques H. J. Bourgeois, in qualità di agente, e successivamente, nella riapertura della fase orale, dai suoi consiglieri giuridici, sigg. Michel Van Ackere e Richard Wainwright, in qualità di coagenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico sig. Mario Cervino, Bâtiment CFL, place de la Gare, convenuta, causa avente ad oggetto una domanda di risarcimento a termini dell'art. 215, 2o comma, del trattato CEE, nel settore degli importi compensativi monetari, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher e A. O'Keeffe, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e A. J. Mackenzie Stuart, giudici; avvocato generale: A. Trabucchi; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti, si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti

paragrafo 1
«Considerato che taluni mercati valutari nell'ambito della Comunità avevano subito perturbazioni a causa di manovre speculative implicanti un afflusso anormale di capitali a breve termine, il Consiglio delle Comunità esprimeva, con risoluzione 9 maggio 1971 (GU n. c 58, pag. 1) la “propria comprensione” del fatto che, in certi casi, gli Stati membri che avessero registrato entrate eccessive di capitali allargassero eventualmente, per un periodo limitato, i margini di oscillazione dei tassi di cambio delle loro monete rispetto alle parità ufficiali. Considerando inoltre che, se in uno Stato membro il tasso di cambio effettivo si scosta notevolmente dalla parità ufficiale, possono sorgere difficoltà nell'andamento del mercato comune agricolo, in quanto gli scambi cui si applica il tasso di cambio effettivo possono effettuarsi ad un prezzo che, espresso in moneta nazionale, risulta inferiore ai prezzi d'intervento o di acquisto previsti dai regolamenti comunitari in funzione della parità ufficiale, il Consiglio adottava il regolamento 12 maggio 1971, n. 974, “relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri” (GU 1971, n. L 106, pag. 1), regolamento col quale gli Stati membri che ammettessero per la propria moneta, nelle operazioni commerciali, un tasso di cambio superiore al limite dell'oscillazione consentita dalle norme internazionali venivano autorizzati, a determinate condizioni, a riscuotere all'importazione (e a concedere all'esportazione) di determinati prodotti agricoli degli importi di compensazione. Ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 974/71, le disposizioni relative agl'importi compensativi si applicano ai prodotti per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, come pure ai produttori il cui prezzo dipende da quello dei prodotti di cui sopra e che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati o sono soggetti ad una disciplina specifica ai sensi dell'art. 235 del trattato CEE. Secondo l'ultimo “considerando” del regolamento n. 974/71, gl'importi compensativi devono essere limitati a quanto strettamente necessario per compensare l'incidenza dei provvedimenti valutari sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono previste misure d'intervento, ed essere applicati solo nei casi in cui tale incidenza provochi delle difficoltà. Quanto al metodo di calcolo degli importi compensativi, l'art. 2 del regolamento n. 974/71 dispone che, per i prodotti per i quali non sono previste misure d'intervento, e cioè per i prodotti trasformati, gl'importi di compensazione sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto considerato, dell'applicazione dell'importo compensativo ai prezzi del prodotto di base. All'inizio del 1973, i tassi di cambio delle monete di taluni Stati membri, constatati sui mercati valutari, erano sensibilmente inferiori al margine di oscillazione consentito dal regime internazionale vigente alla data del 12 maggio 1971. Col regolamento 22 febbraio 1973, n. 509, che modifica il regolamento n. 974/71 (GU n. L 50, pag. 1), il Consiglio stabiliva quindi che gli Stati membri la cui moneta avesse subito una siffatta svalutazione avrebbero concesso all'importazione (e riscosso all' esportazione) degli importi compensativi. Il regolamento n. 509/73 aggiungeva fra l'altro al regolamento n. 974/71 un art. 4 bis, a norma del quale, negli scambi coi paesi terzi, gl'importi compensativi concessi all'importazione sono detratti dall' onere all'importazione e quelli riscossi all'esportazione sono detratti dalla restituzione, mentre, sia negli scambi fra Stati membri, sia in quelli coi paesi terzi, gl'importi compensativi da applicare in seguito alla svalutazione della moneta considerata non possono essere superiori all'onere gravante sulle importazioni dai paesi terzi. Con regolamento 25 gennaio 1974, n. 218, “che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione” (GU n. L 24, pag. 1), la Commissione, avendo fra l'altro constatato che la moneta francese si era deprezzata oltre il limite dell'oscillazione autorizzata, fissava per la Francia gl'importi compensativi monetari da riscuotere all' esportazione e da concedere all'importazione di determinati prodotti agricoli. A richiesta di detto Stato membro, veniva stabilito che tali importi compensativi sarebbero stati applicati a partire dal 21 gennaio 1974, data in cui era stata decisa la libera fluttuazione del franco francese. Il 13 febbraio 1974, il ministero dell'economia e delle finanze pubblicava nel “Journal officiel” della Repubblica francese un avviso agli importatori ed esportatori di determinati prodotti agricoli ed alimentari, relativo agli importi compensativi monetari. La ditta Roquette Frères, con sede in Lestrem (dipartimento del Pas-de-Calais), la cui attività principale consiste nella fabbricazione di prodotti amilacei derivanti dal granoturco, in gran parte destinati all'esportazione, si vedeva richiedere dall'amministrazione doganale francese, dal 28 gennaio 1974, il pagamento degli importi compensativi monetari sulle esportazioni di prodotti trasformati da essa effettuate tanto negli Stati membri, quanto nei paesi terzi.»

SENTENZA › In fatto › II — Il procedimento

paragrafo 1
Ritenendo ingiustificato il versamento dei suddetti importi compensativi, la Roquette intentava contemporaneamente due procedimenti: essa adiva il Tribunal d'instance di Lilla contro l'amministrazione doganale francese ed in forza dell'art. 215, 2o comma, del trattato CEE, con atto depositato nella cancelleria di questa Corte, il 26 marzo 1974, essa proponeva il presente ricorso per danni avverso la Commissione delle Comunità europee.
paragrafo 2
La fase scritta si è svolta ritualmente.
paragrafo 3
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 4
All'udienza del 1o ottobre 1974, hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto a taluni quesiti posti da questa Corte, in primo luogo, la SA Roquette, il governo della Repubblica francese e la Commissione delle Comunità europee, nell'ambito della causa 34-74 (Société Roquette Frères c. Stato francese, amministrazione delle dogane, domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance di Lilla), e in secondo luogo, nell'ambito del presente ricorso, la SA Roquette e la Commissione.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 23 ottobre 1974.
paragrafo 6
La Corte ha statuito, nella causa 34-74, sulle questioni pregiudiziali sottopostele dal Tribunal d'instance di Lilla, con sentenza 12 novembre 1974 (Racc. 1974, pag. 1217).
paragrafo 7
In pari data, la Corte decideva di sospendere il procedimento fino a che il Tribunal d'instance di Lilla non si fosse pronunziato nel merito della controversia sottopostagli.
paragrafo 8
Con sentenza 22 aprile 1975, il Tribunal d'instance di Lilla, accertava, richiamando la sentenza pregiudiziale della Corte 12 novembre 1974, che gli importi compensativi richiesti alla Roquette, nel periodo 28 gennaio — 21 ottobre 1974, sull'esportazione di prodotti amilacei da essa fabbricati, erano privi di fondamento legale; in conseguenza, esso condannava lo Stato francese (amministrazione delle dogane) a versare alla Roquette la somma di 7500000 FF in via provvisoria e in conto rimborso importi compensativi, e soprassedeva a statuire sui restanti capi della domanda.
paragrafo 9
Con sentenza 28 ottobre 1975, il Tribunal d'instance di Lilla dava atto allo Stato francese, e per esso, all'amministrazione delle dogane, del fatto che esso aveva rimborsato alla Roquette la somma di 7739653,75 FF, somma che entrambe le parti considerano corrispondere all'ammontare degli importi compensativi che dovevano essere rimborsati alla Roquette.
paragrafo 10
La Roquette ha presentato una memoria complementare nella presente causa il 31 ottobre 1975. La Commissione ha depositato osservazioni di risposta il 1o dicembre 1975.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, con ordinanza 16 dicembre 1975, ha deciso di riaprire la fase orale.
paragrafo 12
La Roquette è stata invitata a fornire a questa Corte, in merito al secondo capo della domanda, precisazioni circa l'an ed il quantum del danno di cui essa chiede il risarcimento; essa ha depositato quattro tabelle statistiche ed una nota esplicativa ad hoc, il 15 gennaio 1976.
paragrafo 13
Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali integrative e hanno risposto ai quesiti posti dalla Corte all'udienza del 9 marzo 1976.
paragrafo 14
L'avvocato generale ha ripresentato le sue conclusioni all'udienza del 31 marzo 1976.

SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente, avendo ottenuto il rimborso totale degli importi compensativi indebitamente versati rinuncia, formalmente, in quanto occorra, a questo capo della domanda; essa rileva che viceversa, il Tribunal d'instance di Lilla si è rifiutato di condannare lo Stato francese a versarle interessi moratori relativamente a tali somme.
paragrafo 2
Nella nuova fase del procedimento, la ricorrente chiede quindi che la Corte voglia:
paragrafo 3
a) statuire che essa ha diritto agli interessi, da calcolarsi ad un tasso adeguato, sugli importi compensativi, a far tempo dalla data di ciascun versamento indebitamente effettuato; ad un'indennità simbolica a risarcimento del danno arrecatole dalle ripercussioni sulla sua attività della disparità di trattamento sul piano concorrenziale da essa subita; b) porre le spese à carico della Commissione.
paragrafo 4
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 5
respingere la domanda d'indennità simbolica; dichiarare irricevibile o, comunque, respingere, la domanda d'interessi sugli importi compensativi; porre le spese a carico della ricorrente.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Quanto alla ricevibilità

paragrafo 1
La Commissione, senza sollevare una vera e propria eccezione d'irricevibilità, contesta, sotto diversi aspetti, la ricevibilità del ricorso.
paragrafo 2
a) Accertando, nella sentenza 12 novembre 1974 (causa 34-74), un errore della Commissione, la Corte non ha al tempo stesso messo in luce un illecito ch'essa avrebbe commesso. Non si tratta nel presente caso di una negligenza colposa, ma di un errore d'interpretazione dei testi legali; un siffatto errore è scusabile e quindi non colposo. b) La domanda d'interessi sugli importi compensativi restituiti alla ricorrente ha un carattere accessorio rispetto alla domanda principale. Essa costituisce un'azione di ripetizione d'indebito, che esula' dalla domanda di risarcimento ex art. 215 del trattato CEE e che, nello stato attuale del diritto comunitario, rientra nella competenza esclusiva dei giudici nazionali.
paragrafo 3
Secondo la ricorrente, la ricevibilità del ricorso non può essere seriamente contesta.
paragrafo 4
a) La Corte ha accertato che la Commissione ha erroneamente interpretato i regolamenti comunitari in materia d'importi compensativi; essa ha quindi commesso un illecito. L'art. 215, 2o comma, comunque, non fa alcun cenno alla necessità della sussistenza della colpa e, nelle sue sentenze, la Corte non ha escluso la possibilità di una responsabilità senza colpa, che può derivare fra l'altro da un danno eccezionale subito da un cittadino, a causa di un regolamento. b) Gli interessi sui capitali rientrano nel sistema globale del risarcimento dei danni e, pertanto, nel regime della responsabilità.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Quanto al merito › 1. Il fatto all'origine del danno

paragrafo 1
La ricorrente è del parere che l'errore di interpretazione e, pertanto, la colpa della Commissione, accertati con la sentenza della Corte 12 novembre 1974, sono l'unica causa del danno da essa subito. L'interpretazione della Commissione si è imposta agli Stati membri, la cui responsabilità non può quindi sussistere nell'attuazione del sistema degli importi compensativi.
paragrafo 2
La Commissione sostiene che l'errore d'interpretazione che ha portato all'indebita riscossione degli importi compensativi non si è affatto concretato nel suo regolamento n. 218/74; l'errore si è avuto al momento dell'applicazione congiunta degli importi compensativi, fissati in tale regolamento, e della norma, detta del «livellamento» di cui all'art. 4 bis del regolamento del Consiglio n. 974/71. La responsabilità dell'errore d'interpretazione incombe quindi in primo luogo sulle autorità nazionali, che dovevano applicare la norma del «livellamento» al momento dell'attuazione o della riscossione degli importi compensativi.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Quanto al merito › 2. La natura del danno

paragrafo 1
Secondo la ricorrente il pregiudizio di cui, tenuto conto delle sentenze del Tribunal d'instance di Lilla, essa chiede il risarcimento, risulta dall'incidenza sulle sue disponibilità finanziarie del pagamento di importi compensativi e delle conseguenze della disparità di trattamento.
paragrafo 2
a) Il Tribunal d'instance di Lilla, si è rifiutato di condannare lo Stato francese al pagamento di interessi monetari sugli importi indebitamente percepiti, motivando che, in primo luogo, il code delle dogane francesi non prevede l'attribuzione d'interessi se non in un unico caso, che non è quello della nostra fattispecie, e, in secondo luogo, che lo Stato francese non aveva conservato, ma immediatamente trasferite al bilancio comunitario le somme percepite. Il primo argomento appare molto discutibile; la ricorrente non ha cionondimeno creduto dovere o potere, per questo solo motivo, ricorrere in appello, tanto più che i suoi diritti al risarcimento sono stati fatti salvi. Inoltre, le considerazioni svolte dal Tribunal d'instance di Lilla, sotto questi due aspetti, non possono puramente e semplicemente venir trasferiti nella presente causa. L'attribuzione di interessi, da calcolarsi ad un tasso adeguato, sugli importi compensativi, a decorrere dalla data di ciascun versamento indebitamente effettuato, consente di porre riparo, nella giusta misura, all'influenza che gli esborsi di denaro hanno esercitato sulle disponibilità finanziarie della ricorrente. Nell'atto introduttivo, la ricorrente ha proposto alla Corte di fissare tali interessi al tasso di sconto della Banca di Francia. Siffatto riferimento è stato in seguito accolto nella legge 11 luglio 1975, il cui art. 1o dispone che «il tasso dell'interesse legale è, comunque, fissato per la durata dell'anno civile. Esso è, per l'anno considerato, pari al tasso di sconto praticato dalla Banca di Francia il 15 dicembre dell'anno precedente». L'art. 3 della medesima legge stabilisce inoltre che, in caso di condanna, il tasso dell'interesse legale viene maggiorato di 5 punti allo scadere di due mesi dal giorno in cui la decisione giudiziale è divenuta esecutiva, sia pure in via provvisoria. La ricorrente è cionondimeno disposta a rimettersi al prudente apprezzamento della Corte, nell'ipotesi in cui questa preferisse adottare un sistema che le apparisse migliore. b) Non è affatto possibile, se non in via d approssimazione, fornire precisazioni o cifre in merito alla disparità di trattamento ed alle sue conseguenze sull'attività della ricorrente. La distorsione della concorrenza è stata tanto più grave in quanto l'obbligo di versare importi compensativi sui prodotti esportati corrispondeva, per i concorrenti stranieri che vendono in Francia, all'attribuzione di importi compensativi sui prodotti da essi importati in Francia. Il rimborso alla ricorrente delle somme indebitamente riscosse corregge più o meno perfettamente il primo aspetto della situazione; viceversa i concorrenti stranieri non devono certamente restituire gli importi che sono stati indebitamente loro attribuiti e che hanno consentito loro, durante il periodo in esame, di trarre profitto dalla situazione di vantaggio rispetto alla ricorrente. Questa parte del danno è fuori dubbio, ma è difficile da esprimere in cifre. Stando così le cose, la ricorrente, essendo riuscita vittoriosa sulla domanda principale, intende dar prova di moderazione e chiede alla Corte di attribuirle un'indennità solo simbolica. In risposta alla richiesta di questa Corte di fornirle precisazioni in merito a tale aspetto della domanda di risarcimento, la ricorrente ha dedotto che non esistono statistiche ufficiali degli importi compensativi complessivi versati per le importazioni in Francia di prodotti amilacei durante il periodo 1o febbraio -20 ottobre 1974; basandosi sui tassi medi mensili e sui quantitativi importati, tale totale è di 3618923,20 FF. Questa somma avrebbe potuto essere usata dai beneficiari in modi molto diversi e complessi, vuoi trattenendola a loro esclusivo vantaggio, vuoi facendone profittare in tutto o in parte, i loro clienti, mediante riduzioni dei prezzi di vendita. Essi hannocomunque contribuito a falsare un mercato di libera concorrenza, nel quale la ricorrente rappresenta il 45 %.
paragrafo 3
La Commissione oppone alle pretese della ricorrente le seguenti considerazioni:
paragrafo 4
a) La domanda di risarcimento delle conseguenze della disparità di trattamento non può venir presa in considerazione. Il risarcimento, sia pure simbolico, si giustifica soltanto nel caso in cui il danno sia provato. Nulla nelle sentenze della Corte consente di concludere che sussiste la possibilità di un siffatto risarcimento di un danno non precisato; orbene, la ricorrente, malgrado la produzione di alcune tabelle statistiche, non ha fornito nemmeno un inizio di prova quanto all'esistenza di un danno concreto ed effettivo, e meno ancora un danno determinabile. D'altronde, essa non sostiene nemmeno che un siffatto risarcimento sia dovuto in forza dei principi comuni ai diritti degli Stati membri. b) La domanda tendente all'attribuzione d' interessi presta il fianco a critiche tanto in linea di principio, quanto con riferimento alle caratteristiche del caso concreto. Dato e non concesso che nessuna disposizione di legge francese nè alcun principio di diritto francese attribuisca alla ricorrente il diritto al rimborso degli interessi, sorge la questione del se un siffatto diritto possa venir ricavato dalle disposizioni comunitarie. Gli importi compensativi sono soggetti, nella loro applicazione e nelle controversie cui questa può dar luogo, alle medesime norme degli altri provvedimenti di politica agricola comune. Riscossi e corrisposti dagli Stati membri, i rapporti che ne derivano si instaurano tra i debitori ed i beneficiari, da un lato, e le autorità nazionali d'altro lato. In mancanza di disposizioni comunitarie in questo settore e salvi restando i diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario, tali rapporti sono necessariamente disciplinati, in via complementare, da disposizioni di diritto nazionale. Nessuna disposizione di diritto comunitario disciplina il problema degli interessi; la questione del se sussista il diritto agl'interessi sulle somme indebitamente pagate ed in base a quale tasso essi vadano calcolati, dipende quindi, nello stato attuale, dalle disposizioni nazionali che disciplinano i rapporti instauratisi tra i singoli e le autorità nazionali all'atto della corresponsione o della riscossione di dette somme. Stando così le cose, la soluzione caldeggiata dalla ricorrente non appare ammissibile. Essa consisterebbe nell'ottenere, mediante l'azione di danni, una prestazione che rientra nel contenzioso — nazionale — del pagamento e che è negata dal diritto comunitario, nei casi in cui questo rinvia ad un diritto nazionale che esclude il pagamento d'interessi; essa si risolverebbe, per la Comunità, nel pagare degl'interessi in luogo di uno Stato membro, senza avere la possibilità di chiederne il rimborso a tale Stato. D'altronde, non è affatto provato che nessuna disposizione di legge francese e nessun principio di diritto francese conferisca alla ricorrente il diritto al rimborso degl'interessi oltre al rimborso delle somme indebitamente da essa pagate alle autorità francesi. Orbene, in contrasto con un principio generalmente ammesso, la ricorrente chiede il risarcimento di un danno che essa avrebbe potuto evitare, interponendo appello avverso la sentenza del Tribunal d'instance di Lilla; la domanda va quindi pari respinta anche per questo motivo.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Quanto al merito › 3. Il nesso di causalità

paragrafo 1
Secondo la ricorrente, il danno adottato risulta direttamente dall'errata interpretazione, da parte della Commissione, dei regolamenti di cui trattasi.
paragrafo 2
La Commissione, dal canto suo, sostiene che non le è affatto imputabile la situazione criticata dalla ricorrente e che essa non può quindi dare luogo a responsabilità della Comunità per fatto della Commissione.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato il 26 marzo 1974, la ricorrente ha chiesto alla Comunità, in forza degli artt. 178 e 215, 2o comma, del trattato CEE, il risarcimento del danno arrecatole dal regolamento della Commissione 25 gennaio 1974 n. 218 (GU n. L 24, pag. 1), che fissa gli importi compensativi monetari all'esportazione di prodotti amilacei dalla Repubblica francese o, a seconda dei casi, all'importazione dei medesimi prodotti, in violazione dei criteri stabiliti dal regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottarsi nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di oscillazione delle monete di taluni Stati membri (GU n. L 106, pag. 1), nella versione emendata in particolare dal regolamento del Consiglio 22 febbraio 1973, n. 509 (GU n. L 50, pag. 1).
punto 2
Nell'atto introduttivo, la ricorrente aveva chiesto la restituzione degli importi compensativi all'esportazione versati nel periodo intercorrente tra il 28 gennaio ed il 21 ottobre 1974, gli interessi sulle medesime somme, nonchè il risarcimento dei danni per le perturbazioni provocate nella gestione in considerazione tanto dell'incidenza sulle sue disponibilità finanziarie dei versamenti effettuati, quanto della disparità delle condizioni di concorrenza che avrebbe subito a causa dell'incidenza economica del regolamento n. 218/74.
punto 3
Contemporaneamente al presente ricorso, la ricorrente ha promosso, dinanzi al Tribunal d'instance di Lilla, un'azione diretta alla restituzione degli importi compensativi di cui è causa ed al versamento di interessi monetari al tasso legale sulle medesime somme.
punto 4
Nell'ambito di questa causa, detto tribunale ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato, questioni pregiudiziali relative alla conformità ai regolamenti nn. 914/71 e 509/73 del Consiglio dell'applicazione degli importi compensativi all'esportazione di prodotti amilacei, di cui al regolamento n. 218/74 della Commissione.
punto 5
Nella sentenza 12 novembre 1974, a soluzione di tali quesiti (Société Roquette c. Stato francese, causa 34-74, Racc. 1974, pag. 1217) questa Corte ha affermato che, relativamente al periodo considerato, la fissazione degli importi compensativi, per i prodotti di cui è causa, effettuata mediante il regolamento della Commissione n. 218/74 non era conforme alle disposizioni dei regolamenti di base del Consiglio.
punto 6
In seguito a tale sentenza, la ricorrente ha ottenuto la condanna dello Stato francese alla restituzione degli importi compensativi di cui è causa, in forza della sentenza del Tribunal d'instance 22 aprile 1975.
punto 7
Nella medesima sentenza, viceversa, il Tribunal d'instance ha dichiarato che la ricorrente non aveva diritto ad interessi moratori al tasso legale sulle somme restituite.
punto 8
In esito a tale sentenza, la ricorrente, a parziale modifica delle sue conclusioni, chiede solo che gli sia riconosciuto il diritto a) agli interessi, da calcolarsi ad un tasso adeguato, sugli importi compensativi versati e b) ad un'indennità simbolica a risarcimento del danno arrecatole dalla disparità di trattamento sul piano concorrenziale da essa subita in conseguenza del provvedimento adottato dalla Commissione.

SENTENZA › In diritto › Sulla questione degli interessi

punto 9
Risulta dalle disposizioni relative alle risorse proprie della Comunità, e cioè dalla decisione del Consiglio 21 aprile 1970 e dal regolamento del Consiglio 2 gennaio 1971, n. 2, relativo all'applicazione di quest'ultimo (GU 1970, n. L 94, pag. 19, e 1971, n. L 3, pag. 1), in relazione al regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94, pag. 13), che spetta alle autorità nazionali di garantire, per conto della Comunità e conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, la percezione d'un certo numero di tributi, tra cui gl'importi compensativi monetari.
punto 10
A termini dell'art. 6 della decisione 21 aprile 1970, ripresa dall'art. 1 del regolamento n. 2/71, tali riscossioni vengono effettuate dagli Stati membri in conformità alle loro leggi, regolamenti e disposizioni amministrative.
punto 11
Le controversie relative alla restituzione degli importi percepiti per conto della Comunità rientrano, quindi, nella competenza dei giudici nazionali e vanno risolti da questi ultimi a norma del loro diritto nazionale, ove il diritto comunitario non abbia disposto in materia.
punto 12
In mancanza di disposizioni comunitarie su questo punto, spetta attualmente alle autorità nazionali di disciplinare, in caso di restituzione di tributi indebitamente percepiti, tutte le questioni accessorie relative a tale restituzione, quali l'eventuale versamento d'interessi.
punto 13
Il Tribunal d'instance era quindi competente in via esclusiva a decidere relativamente all'attribuzione d'interessi ed è proprio in forza di questa competenza ch'esso ha risolto tale questione nella sentenza 22 aprile 1975 che, del resto, non è stata impugnata.
punto 14
Stando così le cose, il capo della domanda diretto all'attribuzione d'interessi sulle somme indebitamente riscosse è irricevibile.

SENTENZA › In diritto › Sul risarcimento richiesto in relazione al pregiudizio per le condizioni di concorrenza

punto 15
Risulta dalla memoria integrativa, depositata a seguito della sentenza pronunziata dal Tribunal d'instance, che il rimborso degli importi compensativi indebitamente percepiti compensa, a soddisfazione della ricorrente, gli svantaggi da essa subiti nelle proprie operazioni di esportazione.
punto 16
Il danno che la ricorrente assume di aver subito risulta, stando alle sue dichiarazioni, dal fatto che i suoi concorrenti stranieri avrebbero fruito grazie al versamento degli importi compensativi sull'importazione di prodotti amilacei in Francia, di condizioni di smercio più favorevoli di quelle della ricorrente e che, quindi, le condizioni di concorrenza sarebbero state falsate a suo danno.
punto 17
A sostegno di quest'asserzione, la ricorrente ha prodotto dati statistici destinati a provare l'incremento globale, durante il periodo considerato, delle importazioni di prodotti amilacei nella Repubblica francese.
punto 18
Riconoscendo essa medesima la difficoltà di provare l'esatta incidenza di questo andamento sui propri interessi commerciali, la ricorrente si è limitata a chiedere un'indennità simbolica a risarcimento del danno subito.
punto 19
Da parte sua, la Commissione ha contestato che tali statistiche siano probanti, richiamando l'attenzione in particolare sul fatto che, durante il medesimo periodo, le esportazioni francesi negli altri Stati membri erano altresì aumentate notevolmente, anzi, relativamente a taluni prodotti di cui è causa, in una proporzione di gran lunga superiore alle importazioni.
punto 20
Questa constatazione sarebbe sufficiente a provare che il movimento congiunturale addotto dalla ricorrente non trae origine dall'istituzione degli importi compensativi contestati.
punto 21
A termini dell'art. 215, 2o comma, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, «i danni cagionati dalle sue istituzioni».
punto 22
Dato e non concesso che l'illegittimità del regolamento della Commissione n. 218/74, rispetto ai regolamenti di base del Consiglio, accertata dalla sentenza di questa Corte 12 novembre 1974, dia luogo a responsabilità della Comunità, resta il fatto che la ricorrente non ha provato il danno che assume di aver subito.
punto 23
Invitata espressamente dalla Corte ad integrare sotto questo profilo il fascicolo della sua domanda, la ricorrente si è limitata a produrre statistiche globali la cui interpretazione resta incerta, senza fornire la prova di un pregiudizio concreto da essa specificamente subito nella condotta dei suoi affari né di un nesso di causalità tra detto pregiudizio e le misure adottate dalla Commissione.
punto 24
Il fatto di aver ridotto la sua pretesa ad un'indennità simbolica non esime la ricorrente dal provare il danno subito.
punto 25
Quindi, questo capo della domanda va respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
26/28 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico del soccombente. La ricorrente è rimasta soccombente, le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

LA CORTE dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2o La ricorrente è condannata alle spese.

Firme

Lecourt Kutscher O'Keeffe Donner Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 maggio 1976. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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