Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5777 del 27/02/2019 (Rv. 652802 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Invito al contribuente e fornire dati e notizie - Obbligatorietà - Esclusione - Omissione - Effetti - Illegittimità della verifica operata - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sul reddito, l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui prevede l'invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, attribuisce all'Ufficio una mera facoltà, il cui mancato esercizio non determina l'illegittimità della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti, né comporta la trasformazione della presunzione legale posta dalla norma in presunzione semplice, con possibilità per il giudice di valutarne liberamente la gravità, la precisione e la concordanza e con il conseguente onere per il Fisco di fornire ulteriori elementi di riscontro, in quanto, atteso il tenore letterale della disposizione ("per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono invitare i contribuenti...") e la discrezionalità espressamente prevista, non può ritenersi obbligatoria la convocazione del contribuente in sede amministrativa prima dell'accertamento, senza che possa sostenersi che siffatta discrezionalità violi il diritto di difesa, potendo l'Ufficio procedere al ritiro eventuale del provvedimento, nell'esercizio del potere di autotutela, in caso di osservazioni e/o giustificazioni proposte dall'interessato.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)