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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 138 del 1991

Decisione
decisa il 1991-03-18, depositata il 1991-03-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:138
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17019

  • Reati militari
  • Insubordinazione con violenza o minaccia
  • Configurabilità di tale reato anche in fatti commessi per cause estraneee al servizio e alla disciplina militare ma in luogo militare
  • Conseguente applicazione, per ciò solo, del più severo trattamento sanzionatorio di cui alla normativa speciale per i reati contro la disciplina militare
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione manifestamente inammissibile in quanto relativa a norma già dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 22/1991.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Di Bernardo Domenico, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale militare di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 del cod. pen. mil. di pace, in quanto rende applicabili le disposizioni penali sull'insubordinazione e sull'abuso di autorità anche a fatti commessi per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare, sol perché perpetrati in luoghi militari, anche se non in presenza di altri militari riuniti per servizio e da militare che non svolgeva uno specifico servizio; che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che questa Corte, decidendo sulla medesima questione già sollevata con altre ordinanze dallo stesso Tribunale, ha, con la sentenza n. 22 del 1991, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 199 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole: "o in luoghi militari"; che pertanto la questione ora in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice penale militare di pace - già dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole: "o in luoghi militari" - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 25 settembre 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze