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Sez. 2, Sentenza n. 621 del 26/05/1971 Ud. (dep. 02/02/1972) Rv. 120006 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL PM - VISTO DEL PM - TRASMISSIONE DELLA SENTENZA AL PM EX ART 31 RD N 603 DEL 1931 - FINALITA - QUANDO EQUIVALE ALLA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO.*
Stato
decisa il 1971-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120006-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL PM - VISTO DEL PM - TRASMISSIONE DELLA SENTENZA AL PM EX ART 31 RD N 603 DEL 1931 - FINALITA - QUANDO EQUIVALE ALLA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO.*

La trasmissione della sentenza al pubblico ministero, a norma dell'art 31 RD 28 maggio 1931, n 603, viene fatta per fini puramente amministrativi e non puo, di regola, sostituire la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, la quale e disciplinata dall'art 151 cod proc pen che, agli effetti della decorrenza dei termini per la presentazione dei motivi d'impugnazione, non ammette equipollenti. Solo nell'ipotesi che, dal contenuto e dalla Forma con cui si trasmette al PM il provvedimento soggetto di impugnazione, emerga in modo chiaro e inequivocabile che gli Atti e il provvedimento sono stati trasmessi anche al fine dell'eventuale impugnazione e della presentazione dei motivi, ovvero nell'ipotesi che il PM abbia impugnato la sentenza trasmessagli per il visto e l'abbia trattenuta, non e piu necessaria la comunicazione dell'avviso di deposito prescritta dal citato art 151.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Legge 28/05/1931 num. 603 art. 31, Regol. Esec. Cod. Proc. Pen. art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)