Sez. 3, Sentenza n. 13214 del 17/02/2010 Cc. (dep. 08/04/2010) Rv. 246811 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Fatti commessi in data antecedente al 17 marzo 1985 - Reato - Configurabilità - Sussistenza.
EDILIZIA - IN GENERE
Il reato di lottizzazione abusiva è configurabile anche in relazione a condotte di cessione poste in essere in data antecedente al 17 marzo 1985, data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto la previsione del comma decimo dell'art. 30, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la quale sancisce l'applicabilità delle "disposizioni di cui sopra" ai fatti successivi a tale data, riguarda unicamente le disposizioni strumentali ad impedire condotte lottizzatorie ed il successivo trasferimento dei beni, contenute nei commi secondo e seguenti del predetto articolo. (Nella specie l'acquisto della particella ed il relativo atto di frazionamento risalivano all'anno 1981).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 com. 10 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)