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Sez. 2, Sentenza n. 7840 del 22/12/1986 (Rv. 449786 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - NATURA DICHIARATIVA DELLA DIVISIONE - LIMITI - DICHIARAZIONE ESPLICITA DEI CONDIVIDENTI CONTRARIA ALLA COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - VALIDITÀ - PROCESSO DI DIVISIONE - POTERE DEL GIUDICE DI ESCLUDERE LA NASCITA DI DETTA SERVITÙ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449786-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - NATURA DICHIARATIVA DELLA DIVISIONE - LIMITI - DICHIARAZIONE ESPLICITA DEI CONDIVIDENTI CONTRARIA ALLA COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - VALIDITÀ - PROCESSO DI DIVISIONE - POTERE DEL GIUDICE DI ESCLUDERE LA NASCITA DI DETTA SERVITÙ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

La natura dichiarativa della divisione, sia essa giudiziale che negoziale, attiene esclusivamente all'effetto finale - e cioè all'attuazione della titolarità esclusiva delle porzioni o dei singoli beni attribuiti in concreto ai singoli condividenti e che si considerano, a ciascuno, spettanti sin dall'origine della comunione - ma non riguarda anche l'estrinsecazione dei poteri, processuali o negoziali necessari allo scopo. Pertanto come le parti possono, con il contratto di divisione, manifestare volontà contraria al sorgere della servitù per destinazione del padre di famiglia a favore e, rispettivamente, a carico dei singoli cespiti componenti il compendio comune e che vengono a ciascuna assegnati, analogo potere è esercitabile dal giudice, nel processo di divisione (anche attraverso la conferma di un progetto di consulente tecnico), purché nei limiti dell'oggetto, e cioè con riguardo ai beni effettivamente in divisione. (V 4042/78, mass n 393644).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1831, Cod. Proc. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)