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Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale

Testo in vigore al

Testo unico

Art. 6

1. Il Governo ha facolta', in qualunque tempo, di annullare, di ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti generali o speciali.

2. Contro il decreto Reale e' sempre ammesso il ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Re.