Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale
Testo in vigore al
Testo unico
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 14249
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 14249
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 14249
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 14249
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 14249
Art. 6
1. Il Governo ha facolta', in qualunque tempo, di annullare, di ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti generali o speciali.
2. Contro il decreto Reale e' sempre ammesso il ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Re.
Art. 7
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Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 14249
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 14249
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 14249
Art. 11
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Art. 12
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