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Sez. 6, Sentenza n. 16136 del 29/05/1989 Ud. (dep. 21/11/1989) Rv. 182605 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - REATO DI CUI AL QUARTO COMMA DELL'ART. 319 COD. PEN.. - NOZIONE - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA DELL'IPOTESI DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART. 319 COD. PEN.*
Stato
decisa il 1989-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182605-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - REATO DI CUI AL QUARTO COMMA DELL'ART. 319 COD. PEN.. - NOZIONE - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA DELL'IPOTESI DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART. 319 COD. PEN.*

In tema di corruzione, la norma di cui all'art. 319, quarto comma, cod. pen. punisce il pubblico ufficiale che riceve il denaro o la promessa di denaro o di altra utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio. La fattispecie di tale reato presuppone che l'atto illecito o la illecita omissione siano già stati compiuti quando il pubblico ufficiale riceve la somma o la promessa; la meno grave sanzione comminata per tale reato è in funzione della minore pericolosità del soggetto attivo del reato, il quale ha violato i suoi doveri non in vista del compenso ricevuto o promesso, ma per un qualsiasi altro motivo, anche non necessariamente connesso con motivi di lucro. (nella specie è stata ritenuta la fattispecie del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, di cui all'art. 319, primo comma, cod. pen., poiché l'imputato, ispettore dell'Inail, aveva lacerato i verbali redatti il giorno precedente dopo di avere ricevuto la somma di seicentomila lire). (Conf mass n 122968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 com. 1, Cod. Pen. art. 319 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)