diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1866 del 10/10/1972 Ud. (dep. 06/03/1973) Rv. 123445 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - QUANDO SUSSISTE.*
Stato
decisa il 1972-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123445-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - QUANDO SUSSISTE.*

Di norma il giudice, quando applica una causa estintiva del reato, non ha l'Obbligo di esporre particolareggiatamente le ragioni della mancata assoluzione nel merito ne, quindi, di esaminare in modo specifico le risultanze processuali, poiche la declaratoria 4i Estinzione implicitamente esclude la sussistenza delle condizioni richieste dall'art 152, secondo comma cod proc pen, per un'assoluzione piena nel merito. Peraltro tale principio non puo trovare applicazione nella ipotesi in cui l'imputato abbia chiesto espressamente l'assoluzione con formula piena, poiche l'esigenza di un'apposita motivazione e imposta dal rigetto della richiesta dell'imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)