Codice della navigazione
Testo in vigore al
Art. 1237 Reati in corso di navigazione
1. Quando e' stato commesso un reato in corso di navigazione, il comandante della nave o dell'aeromobile, prima della partenza dal luogo di primo approdo e comunque entro ventiquattro ore da tale approdo, consegna le persone che siano in istato di arresto o di fermo, le denuncie, le querele, i rapporti, gli altri atti compilati, i referti e i corpi di reato all'autorita' marittima o a quella preposta alla navigazione interna o all'autorita' aeronautica locale del Regno; ovvero, all'estero, all'autorita' consolare o, in mancanza, ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel luogo.
2. Dell'eseguita consegna le dette autorita' redigono processo verbale, che trasmettono immediatamente, insieme con gli atti e i corpi di reato, al competente procuratore del Re Imperatore. Le autorita' medesime inoltre, dispongono che le persone in istato di arresto o di fermo siano custodite nelle carceri giudiziarie.
3. Il comandante di nave da guerra nazionale, che ha in consegna persone imputate o indiziate di reati ovvero atti processuali o corpi di reato, al primo approdo in un porto del Regno e' tenuto a consegnarli all'ufficiale di polizia giudiziaria. Se approda in un paese estero, provvede d'accordo con l'autorita' consolare.
Art. 1238 Competenza per le contravvenzioni
1. Salvo i casi in cui appartiene all'autorita' consolare, la cognizione delle contravvenzioni previste dal presente codice in materia di navigazione marittima appartiene ai comandanti di porto capi di circondario.
2. Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni del codice di procedura penale relative al procedimento di competenza del pretore, esclusa l'assistenza del pubblico ministero nel giudizio.
3. L'appello contro le sentenze di tale autorita', nei casi in cui e' ammesso dal codice di procedura penale, e' portato a cognizione del tribunale. Esso va proposto nei termini e secondo le forme stabiliti nel codice predetto.
4. Contro le sentenze di tale autorita', nei casi in cui non e' ammesso l'appello, puo' proporsi ricorso per cassazione ai sensi del codice di procedura penale.19
Art. 1239 Oblazione nelle contravvenzioni marittime
1. Nelle contravvenzioni, per le quali il presente codice stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore puo', prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, presentare domanda di oblazione al comandante di porto competente.
2. Il comandante di porto determina, discrezionalmente ed entro i limiti dell'ammenda stabilita dalla legge, la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione e per le spese e stabilisce il termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito sotto pena di decadenza dal beneficio dell'oblazione.
3. Il provvedimento del comandante di porto e' notificato o comunicato verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale l'ufficiale di porto che vi ha proceduto ne fa attestazione sull'originale del provvedimento.
4. Il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato.
5. Nei casi di competenza dell'autorita' consolare, la domanda di oblazione e' diretta a tale autorita', la quale provvede a norma dei comma precedenti.
Art. 1240 Competenza per territorio
1. La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente codice, commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale appartiene al giudice del luogo in cui, dopo che e' stato commesso il reato, avviene nel Regno il primo approdo della nave o dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.
2. Se, prima dell'approdo nel Regno, ha avuto luogo la presentazione del rapporto, della denuncia o della querela alle autorita' consolari o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorita' hanno espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non puo' essere determinata nel modo indicato nel comma precedente, la competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione della nave o di abituale ricovero dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.
3. Nei casi di competenza dell'autorita' consolare, se, al momento della partenza della nave o dell'aeromobile dal luogo nel quale risiede tale autorita' non e' stata ancora pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a norma dei comma precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall'autorita' consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice competente.
Art. 1241 Conclusioni dell'inchiesta formale sui sinistri
1. Se la commissione per l'inchiesta formale sui sinistri marittimi esprime il parere che il fatto e' avvenuto per dolo o per colpa, il verbale d'inchiesta e' inviato al procuratore del Re Imperatore.
2. Il verbale d'inchiesta ha valore di rapporto.
Art. 1242 Decreto di condanna
1. Nei casi previsti nell'articolo 506 del codice di procedura penale il comandante di porto puo' pronunciare la condanna con decreto senza procedere al dibattimento. Si osservano gli articoli 506 a 510 del codice di procedura penale.
2. Sull'opposizione decide il comandante di porto. La sentenza che decide sull'opposizione e' impugnabile nei casi, coi mezzi e con le forme previsti dal codice di procedura penale.
3. L'appello, nei casi in cui e' ammesso, viene portato a cognizione del tribunale.19
Art. 1243 Dichiarazione di opposizione e d' impugnazione
1. Le dichiarazioni di opposizione e di impugnazione nei procedimenti di competenza dei comandanti di porto sono ricevute dal cancelliere dell'ufficio di porto che ha emesso il provvedimento impugnato.
2. Le parti private, quando hanno diritto alla notificazione, possono, dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione nella forma e nei termini stabiliti dal codice di procedura penale, anche davanti il cancelliere dell'ufficio di porto o del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero avanti l'autorita' consolare all'estero.
L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere dell'ufficio di porto che ha emesso il provvedimento impugnato.19
Art. 1244 Computo speciale di termini
1. Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell'imbarco a quello del primo approdo della nave o dell'aeromobile in un porto o in un aerodromo del Regno ovvero di localita' estera ove si trovi un'autorita' consolare.
Art. 1245 Letture permesse di deposizioni testimoniali
1. Oltre i casi indicati nell'articolo 462 del codice di procedura penale, nei giudizi relativi ai reati previsti dal presente codice puo' essere data lettura, anche senza il consenso delle parti, delle deposizioni testimoniali ricevute, quando i testimoni non comparsi sono in navigazione, purche' siano indicati nelle liste.
Art. 1246 Esercizio dell'azione civile
1. Nei procedimenti di competenza dell'autorita' marittima e' ammessa la costituzione di parte civile nei casi e secondo le forme e i termini stabiliti dal codice di procedura penale.
2. Tale autorita' decide sulla liquidazione dei danni, se questa non supera le lire diecimila; in caso contrario, o se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, rimette le parti davanti il giudice indicato nel secondo comma dell'articolo 489 del codice di procedura penale.
3. In ogni caso, l'autorita' predetta deve, anche in mancanza della costituzione di parte civile, procedere agli opportuni accertamenti istruttori sull'ammontare del danno prodotto dai reati di sua competenza.19
Art. 1247 Conversione delle pene pecuniarie
1. Alla conversione delle pene pecuniarie inflitte dal comandante di porto provvede, a norma dell'articolo 586 del codice di procedura penale, il pretore della circoscrizione, nella quale ha sede l'ufficio portuale che ha emesso la condanna.19
Art. 1248 Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell'equipaggio
1. Ai fini delle notificazioni, per i passeggeri e per le persone dell'equipaggio la nave e' considerata come casa di abitazione dal momento dell'imbarco a quello dello sbarco.
2. Le notificazioni all'imputato, ai testimoni e alle persone offese dal reato che siano componenti dell'equipaggio o passeggeri sono fatte, quando la consegna personale non e' possibile, mediante consegna della copia al comandante.
Libro secondo. Disposizioni disciplinari
Titolo primo. Infrazioni e pene disciplinari
Art. 1249 Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna
1. In materia di navigazione marittima o interna il potere disciplinare e' esercitato:
1) dal comandante della nave sui componenti dell'equipaggio e sui passeggeri, ancorche' non siano cittadini italiani;
2) dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al personale marittimo e sulle persone indicate nell'articolo 68;
3) dai comandanti di porto della navigazione interna sugli appartenenti al personale della navigazione interna;
4) dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori portuali;
5) dalle autorita' consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio;
6) dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti dell'equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, e' in corso di navigazione o in un paese estero nel quale non risiede un'autorita' consolare.
Art. 1250 Potere disciplinare aeronautico
1. In materia di navigazione aerea il potere disciplinare e' esercitato:
1) dal direttore dell'Ente nazionale della gente dell'aria, sulla gente dell'aria;
2) dalle autorita' consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio.
Art. 1251 Infrazioni disciplinari
1. Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti al personale marittimo o della navigazione interna, per le persone indicate nell'articolo 68, per le imprese e i datori di lavoro nei porti e per gli appartenenti alla gente dell'aria, quando non siano puniti come reati a norma del presente codice:
1) il rifiuto o il ritardo di obbedienza ad un ordine del comandante o di altro superiore e l'inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo;
2) l'inosservanza delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attivita' dei porti;
3) la negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni;
4) l'assenza da bordo senza autorizzazione;
5) l'abbandono della nave o dell'aeromobile;
6) la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso ufficiali e funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della navigazione interna o degli aerodromi, ovvero verso comandanti di navi da guerra, autorita' consolari e altre autorita' dello Stato all'estero;
7) i disordini a bordo;
8) ogni comportamento tale da turbare l'ordine o la disciplina della nave o dell'aeromobile, ovvero comunque non rispondente alle esigenze dell'ordine o della disciplina;
9) la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni atto incompatibile con la dignita' della bandiera nazionale.
Art. 1252 Pene disciplinari per l'equipaggio della navigazione marittima o interna
1. Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio marittimo sono:
1) la consegna a bordo da uno a cinque giorni;
2) l'arresto di rigore per un tempo non superiore a dieci giorni;
3) la ritenuta del salario da uno a trenta giorni o di una quota di utili da venti a trecento lire;
4) la inibizione dall'esercizio della professione marittima per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;
5) la cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare.
2. Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio della navigazione interna sono quelle indicate nei numeri 3, 4 e 5.
3. Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante della nave o dal comandante del porto, nonche' dalle autorita' consolari e dai comandanti delle navi da guerra, nei casi previsti nell'articolo 1248, nn. 5 e 6.
4. La pena indicata nel n. 3 e' applicata dal comandante del porto. Le pene indicate nei nn. 4 e 5 sono applicate dal ministro per le comunicazioni.
Art. 1253 Pene disciplinari per l'equipaggio dell'aeromobile
1. Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio dell'aeromobile sono:
1) la censura;
2) la ritenuta dello stipendio da uno a trenta giorni;
3) l'inibizione dall'esercizio della professione aeronautica per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;
4) la cancellazione dagli albi e dal registro del personale di volo.
2. Le dette pene sono applicate dal direttore dell'Ente nazionale della gente dell'aria.
Art. 1254 Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo, al personale della navigazione interna e alla gente dell'aria
1. Le pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo e al personale della navigazione interna sono:
1) la ritenuta di una quota di salario da venti a trecento lire;
2) l'inibizione dall'esercizio della professione fino a tre mesi;
3) la cancellazione dai registri professionali.
2. Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante del porto e, per i lavoratori portuali, dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. La pena indicata nel n. 3 e' applicata dal ministro per le comunicazioni.
3. Le pene disciplinari per gli altri appartenenti alla gente dell'aria sono:
1) l'inibizione dall'esercizio della professione fino a tre mesi;
2) la cancellazione dai registri professionali.
4. Dette pene sono applicate dal direttorio dell'Ente nazionale della gente dell'aria.
Art. 1255 Pene disciplinari per le persone che esercitano un'attivita' professionale nell'interno dei porti
1. Alle persone che esercitano un'attivita' prevista nell'articolo 68 puo' essere inibito dal comandante del porto, per infrazioni disciplinari, l'esercizio dell'attivita' nell'interno dei porti o nel litorale marittimo ovvero nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna fino a un anno.
2. Nei casi piu' gravi, il comandante del porto, se si tratta di persone iscritte nei registri previsti nel secondo comma del detto articolo, puo' ordinare la cancellazione dai medesimi.
3. Ai datori di lavoro nei porti ed alle imprese portuali puo' essere inflitta una pena disciplinare pecuniaria da lire cinquanta a diecimila dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale.
Art. 1256 Infrazioni disciplinari dei passeggeri
1. Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per i passeggeri:
1) la mancanza di rispetto verso il comandante, gli ufficiali o i sottufficiali della nave ovvero verso il comandante o i graduati dell'aeromobile;
2) il recare molestia agli altri passeggeri o allo equipaggio;
3) il turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave o dell'aeromobile;
4) l'inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo.
Art. 1257 Pene disciplinari per i passeggeri
1. Le pene disciplinari per i passeggeri sono:
1) l'ammonimento semplice;
2) l'ammonimento pubblico;
3) l'esclusione dalla tavola comune da uno a cinque giorni;
4) la proibizione, per i passeggeri delle navi, di stare in coperta oltre due ore al giorno per un periodo non superiore a cinque giorni;
5) lo sbarco per i passeggeri della navigazione interna al prossimo porto di approdo in territorio nazionale.
2. Tali pene sono applicate dal comandante della nave o dell'aeromobile.