Sez. L, Sentenza n. 695 del 02/02/1985 (Rv. 438901 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIVE ASSUNZIONI A TERMINE DEL LAVORATORE - UNICITÀ DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - PERIODO DALLA SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO - COMPUTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIVE ASSUNZIONI A TERMINE DEL LAVORATORE - UNICITÀ DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - PERIODO DALLA SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO - COMPUTO - CRITERI.*
Nell'ipotesi di assunzione a tempo determinato successiva ad altra assunzione a termine, al fine di stabilire se il lavoratore sia stato o meno riassunto entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del primo contratto, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, occorre tener conto della data di stipulazione del contratto successivo e non già della data d'inizio della prestazione lavorativa da questo prevista. (Conf 3648/81, mass n 414273).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)