Sez. 2, Sentenza n. 8834 del 10/09/1997 (Rv. 507752 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE | Disciplina ex art. 936 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni - Utilità dell'opera - Necessità - Esclusione.
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE
L'art. 936 cod. civ. non presuppone per la sua applicabilità l'utilità dell'opera realizzata ed il conseguente incremento di valore del fondo potendo tale elemento influire indirettamente solo sulla scelta riservata al proprietario del fondo tra lo "jus tollendi" e il diritto di ritenere l'opera, ovvero, nei casi in cui lo "jus tollendi" non è ammesso o non è esercitato, sulla determinazione della misura dell'indennità spettante all'autore dell'opera, dovuta nella minor somma tra il valore dei materiali ed il prezzo della mano d'opera e l'aumento di valore subito dal fondo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)