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Sez. 1, Ordinanza n. 7187 del 25/03/2026 (Rv. 677892-01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI | Diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio - Successione mortis causa nel diritto - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677892-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI

Il diritto del genitore al rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio fino all'autosufficienza economica insorge per il solo fatto della nascita di quest'ultimo, seppur quale diritto patrimoniale latente, esercitabile a condizione e dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione; ne discende che un simile diritto patrimoniale deve intendersi come ricompreso nella successione del genitore che si sia fatto carico per intero dell'obbligo di mantenimento, anche se il suo decesso avvenga prima che lo status di figlio sia definitivamente acclarato. (In applicazione di tale principio, la S.C., decidendo in una controversia nella quale il figlio, agendo quale erede universale della madre, chiedeva la condanna del convenuto al rimborso pro quota delle spese sostenute per il suo mantenimento, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda attorea, in quanto la morte della madre era avvenuta anteriormente all'instaurazione del giudizio per il riconoscimento della paternità).

Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 315 bis com. 1, Cod. Civ. art. 316 bis com. 1, Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 1299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)