Sez. 3, Sentenza n. 8527 del 17/01/1974 Ud. (dep. 15/11/1974) Rv. 128542 - 01
PESI E MISURE - PESO DIFETTOSO ENTRO I LIMITI DEL DOPPIO DELLE TOLLERANZE PREVISTE - CAUSA NON AVVERTIBILE DALL'UTENTE -NECESSITA AI FINI DELLA NON PUNIBILITA- CONOSCENZA DELLA DIFFERENZA - SUSSISTENZA DEL FALSO E IRRILEVANZA DEL LIMITE - FATTISPECIE: EROGATORE DI CARBURANTE.*
PESI E MISURE - PESO DIFETTOSO ENTRO I LIMITI DEL DOPPIO DELLE TOLLERANZE PREVISTE - CAUSA NON AVVERTIBILE DALL'UTENTE -NECESSITA AI FINI DELLA NON PUNIBILITA- CONOSCENZA DELLA DIFFERENZA - SUSSISTENZA DEL FALSO E IRRILEVANZA DEL LIMITE - FATTISPECIE: EROGATORE DI CARBURANTE.*
L'art 32 RD 23 agosto 1890, n 7088 ricollega la non punibilita per uso di pesi o misure difettosi al presupposto che limitate differenze siano determinate, oltre che dal lungo uso, da altra causa non avvertibile dall'utente, e dichiara espressamente falsi pesi e misure le cui differenze, a prescindere dalla loro entita, siano conosciute dall'utente. Non puo pertanto sostenersi che la norma preveda nel secondo comma la non punibilita anche per quei pesi e per quelle misure, le cui differenze, conosciute dall'utente, non raggiungano il doppio delle tolleranze ammesse. (fattispecie relativa a stazione di rifornimento che teneva in uso un distributore di miscela olio benzina che erogava una quantita di carburante inferiore dell'otto per cento rispetto a quella indicata dal contatore totalizzatore e pari a quattro volte la tolleranza 'in menĂ² ammessa dall'art 31 bis DPR 12 novembre 1958, n 1215).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/08/1890 num. 7088 art. 32, DPR 12/11/1958 num. 1215 art. 31 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)