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Sez. L, Sentenza n. 14213 del 15/11/2001 (Rv. 550281 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Divieto di condanna del lavoratore soccombente - Compensazione delle spese - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550281-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

La compensazione totale o parziale delle spese processuali è ammissibile anche riguardo ad un assicurato o assistito totalmente vittorioso in una controversia concernente la previdenza o l'assistenza obbligatorie, atteso che la norma eccezionale di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (abrogato dall'art. 4, secondo comma, del D.L. 384/92, convertito in legge 438/1992, ma ripristinato per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 134 del 1994) non ha comportato l'eliminazione del potere discrezionale di disporre la compensazione, anche totale, delle spese ai sensi dell'art. 92, secondo comma cod. proc. civ., derivando da tale pronuncia non una condanna, sia pure parziale, dell'assicurato o assistito al pagamento delle spese in favore della controparte, ma solo la negazione del diritto dello stesso ad ottenere il rimborso di quelle da lui sostenute.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)