Sez. 2, Sentenza n. 800 del 17/03/1972 (Rv. 356967 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - PRESUPPOSTI - RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE MIGLIORIE DA PARTE DEL COLONO CHE INTENDE RILASCIARE IL FONDO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - PRESUPPOSTI - RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE MIGLIORIE DA PARTE DEL COLONO CHE INTENDE RILASCIARE IL FONDO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESCLUSIONE.*
La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie sussiste soltanto quando, trattandosi di rapporto che non possa considerarsi prima facie estraneo alle fattispecie previste dalle leggi vincolistiche in materia agraria, si controverta sulla prorogabilita ex legge del rapporto medesimo e, quindi sul diritto del conduttore di valersi del regime vincolistico. Tale Competenza, pertanto, non ricorre quando l'attore, dichiarando di voler rilasciare il fondo condotto in Colonia parziaria, chieda il pagamento delle migliorie. (Conf 1209'70, mass n 346838; 1363'68, mass n 332963).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)