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Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/02/2016 (Rv. 638710 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Anticipazione su ricevute bancarie regolate in conto corrente - Ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata - Successivo incasso della banca - Compensazione con altri crediti vantati dalla banca - Legittimità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2016-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638710-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, qualora le operazioni siano compiute anteriormente all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, occorre accertare, nel caso in cui il fallimento (successivamente dichiarato) del medesimo agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa a quella anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca stessa (cd. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), atteso che solo in tale ipotesi quest'ultima ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito in dipendenza di operazioni regolate nel medesimo conto corrente senza che rilevi l'anteriorità del credito e la posteriorità del debito rispetto all'ammissione alla procedura concorsuale, non operando, in tale evenienza, il principio della "cristallizzazione dei crediti".

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 167, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 168, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)