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Sez. L, Sentenza n. 4020 del 16/06/1986 (Rv. 446843 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO CORRISPOSTA DAL FONDO DI PREVIDENZA - LIQUIDAZIONE E CORRESPONSIONE - RITARDO - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA DALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO - ESCLUSIONE - INTERESSI DI MORA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446843-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO CORRISPOSTA DAL FONDO DI PREVIDENZA - LIQUIDAZIONE E CORRESPONSIONE - RITARDO - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA DALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO - ESCLUSIONE - INTERESSI DI MORA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La procedura di liquidazione dell'indennità per cessazione dal servizio corrisposta dal fondo di previdenza per il personale delle dogane è disciplinata, alla stregua del d.P.R. 4 dicembre 1956 n. 1572, da una serie di norme le quali escludono che il momento della cessazione dal servizio sia previsto come termine da cui derivi un diritto dell'iscritto all'immediato pagamento della indennità ed è articolata in vari stadi, che sono modellati - con gli adattamenti connessi alla natura strutturale funzionale del fondo - su quelli relativi all'impegno, alla spesa, all'ordinazione ed al pagamento dei debiti dello stato. Da ciò - esclusa la applicabilità a tale istituto del principio circa gli interessi dovuti dall'e.N.P.a.S. sull'indennità di buonuscita (art. 26 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032) - consegue che solo quando detta procedura sia stata esaurita il credito dell'interessato diventa liquido ed esigibile e produce, quindi, interessi corrispettivi, salva la configurabilità del diritto agli interessi moratori, ove sia dimostrata l'ingiustificatezza del ritardo nello svolgimento della procedura stessa. (Conf 1693/85, mass n 439655; (Conf 632/83, mass n 425386).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 12/07/1912 num. 812, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., DPR 04/12/1956 num. 1572, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)