Sez. 2, Sentenza n. 25773 del 12/06/2008 Cc. (dep. 25/06/2008) Rv. 241444 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE | Spendita e introduzione nello Stato di monete false - Riciclaggio - Rapporto di specialità - Esclusione - Fondamento.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE
Non sussiste rapporto di specialità tra le disposizioni di cui agli artt. 455 cod. pen.. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) e 648 bis cod. pen. (riciclaggio), atteso che le norme tutelano beni giuridici diversi: la prima tutela la regolare circolazione della moneta e la credibilità degli istituti di emissione; la seconda tutela il patrimonio e l'ordine economico.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 455, Cod. Pen. art. 648 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)