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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 139 del 1970

Decisione
decisa il 1970-06-24, depositata il 1970-07-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:139
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5198

  • Libertà di manifestazione del pensiero
  • Riunioni in luogo pubblico senza preavviso
  • T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, art. 18, terzo comma
  • Sanzione penale per gli intervenuti che prendano la parola senza essere a conoscenza dell'omissione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale le questioni già decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia della norma impugnata (fattispecie relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione del preavviso previsto dal primo comma).

Norme impugnate

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 6 dicembre 1969 dal pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Felloni Ardenzo ed altri, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970; 2) ordinanza emessa il 14 febbraio 1970 dal pretore di Trento nel procedimento penale a carico di Chiais Luigi ed altri, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970. Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza 6 dicembre 1969, pronunciata nel corso del procedimento penale contro Felloni Ardenzo ed altri, il pretore di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, che punisce coloro che prendono la parola nel corso di riunioni non preavvisate, in riferimento all'art. 21 della Costituzione; che identica questione è stata altresì sollevata dal pretore di Trento con l'ordinanza 14 febbraio 1970, pronunciata nel corso del procedimento penale contro Chiais Luigi ed altri; che nessuno si è costituito nei relativi giudizi, i quali possono essere riuniti avendo uguale oggetto.
punto 2
Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 90 del 3 giugno 1970, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del T.U. delle leggi di P.S., nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma; che, per effetto di tale sentenza, l'indicata norma ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 90 del 3 giugno 1970, nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione del preavviso previsto dal primo comma. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze