Sez. 3, Sentenza n. 9111 del 24/05/1999 Ud. (dep. 16/07/1999) Rv. 214537 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Sospensione del processo - Sussistenza delle condizioni per la concessione in sanatoria - Necessità - Opere realizzate in contrasto con il preesistente vincolo paesistico-ambientale - Concessione in sanatoria ex art.13 della L. n.47 del 1985 - Possibilità - Esclusione.
EDILIZIA - IN GENERE
La sospensione del processo ex art.22 della legge 28 febbraio 1985, n.47 presuppone la sussistenza delle condizioni per ottenere la sanatoria e conseguentemente l'estinzione del reato. Dette condizioni non sussistono allorché l'abuso edilizio concerna opere realizzate in contrasto con il preesistente vincolo paesistico-ambientale imposto dalla legge n.1497 del 1939 le quali non sono suscettibili di sanatoria.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)