Sez. 1 - , Ordinanza n. 13286 del 28/05/2018 (Rv. 649156 - 02)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Mutuo fondiario -Nullità contrattuale - Poteri d'ufficio del giudice - Conversione del contratto nullo - Esclusione - Istanza di conversione in mutuo ipotecario ordinario - Proposta dalla parte nel primo momento utile successivo alla rilevazione della nullità - Ammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
In tema di richiesta di conversione del contratto nullo di mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario ordinario, il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità non può estendersi alla conversione del contratto nullo, ostandovi la previsione di cui all'art. 1424 c.c.; è tuttavia ammissibile l'istanza in tal senso avanzata dalla parte nel primo momento utile successivo alla rilevazione suddetta, poiché è consequenziale alla rilevata nullità dell'unico titolo posto a fondamento dell'originaria domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)