diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2125 del 31/01/2006 (Rv. 588052 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Applicazione dell'articolo 365 cod. proc. civ. - Controricorso - Procura conferita prima della pubblicazione della sentenza - Requisito della specialità - Mancanza - Conseguenza - Inammissibilità del controricorso.
Stato
decisa il 2006-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588052-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Al controricorso si applica la disposizione dell'articolo 365 cod. proc. civ. in base alla quale si richiede a pena di inammissibilità la sottoscrizione dell'atto da parte di avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale, in particolare, il requisito di specialità della procura implica l'esigenza che questa riguardi, "ex professo", il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata. Ne consegue, come necessario corollario è che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, e, pertanto, è inammissibile un controricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell'atto di citazione o della comparsa di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)