Sez. 1, Sentenza n. 2211 del 29/10/1982 Cc. (dep. 25/11/1982) Rv. 156378 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO PER MANCATO O INSUFFICIENTE COMPIMENTO DELL'ISTRUZIONE - ILLEGITTIMITÀ - CONFLITTI DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO PER MANCATO O INSUFFICIENTE COMPIMENTO DELL'ISTRUZIONE - ILLEGITTIMITÀ - CONFLITTI DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*
Il giudice del dibattimento non può restituire gli Atti al pubblico ministero sul presupposto che la sommaria istruzione non sia stata compiuta o sia stata compiuta in modo insufficiente. Qualora tale restituzione degli Atti avvenga, il pubblico ministero può sollevare conflitto di Competenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)