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Sez. L, Sentenza n. 2537 del 11/03/1987 (Rv. 451692 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - INADEMPIMENTO DELL'IMPRENDITORE ALL'OBBLIGO DI STIPULARE IL CONTRATTO DI LAVORO E D'ASSUMERE IL LAVORATORE - CONSEGUENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ONERE PROBATORIO DELLE PARTI RISPETTIVE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1987-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451692-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - INADEMPIMENTO DELL'IMPRENDITORE ALL'OBBLIGO DI STIPULARE IL CONTRATTO DI LAVORO E D'ASSUMERE IL LAVORATORE - CONSEGUENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ONERE PROBATORIO DELLE PARTI RISPETTIVE - OGGETTO.*

Ove il giudice accerti l'inadempimento dell'imprenditore all'Obbligo di stipulare il contratto di lavoro e di assumere il lavoratore (nella specie, per l'illegittima esclusione di un soggetto dalla graduatoria dei vincitori di un concorso bandito da un ente pubblico economico), il risarcimento del danno a quest'ultimo spettante può legittimamente essere quantificato - al pari dell'ipotesi dello illegittimo licenziamento - nelle retribuzioni che avrebbe percepito ove fosse stato assunto tempestivamente salva la possibilità per il lavoratore di provare un eventuale maggior danno e per l'imprenditore di provare a sua volta l'aliunde perceptum nonché la sussistenza di un fatto colposo del primo. (V 2762/85, mass n 440539).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)