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Sez. L, Sentenza n. 23324 del 18/11/2010 (Rv. 615303 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Onere probatorio del creditore e del terzo - Fattispecie in tema di contributo al mantenimento del figlio naturale dovuto dal lavoratore.
Stato
decisa il 2010-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615303-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, mentre al creditore spetta l'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo, a quest'ultimo spetta l'onere di provare di aver estinto la sua obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno dell'esistenza del credito supposta dal pignorante. (Nella specie, in relazione alle somme dovute a titolo di alimenti dal lavoratore nel confronti del figlio naturale, la corte territoriale aveva accolto la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo esperita nei confronti del padre del lavoratore, titolare dell'impresa familiare, nella quale quest'ultimo lavorava con partecipazione agli utili, essendo stato dimostrato il rapporto lavorativo, ma non il pagamento delle relative obbligazioni; la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha affermato il principio su esteso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)