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Sez. L, Sentenza n. 6590 del 11/06/1991 (Rv. 472613 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Concorsi - Bandi di concorso | Offerta al pubblico e configurabilità - Effetti - Mancata assunzione dei vincitori - Conseguenze - Responsabilità contrattuale e obbligo risarcitorio del proponente - Sussistenza - Buona fede o convincimento dell'insussistenza dell'obbligo di assunzione - Influenza sull'imputabilità dell'inadempimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472613-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Concorsi - Bandi di concorso

Il bando di concorso indetto per l'assunzione, in regime privatistico, di personale, all'esito di determinate procedure selettive, costituisce un'offerta al pubblico, ossia una proposta di contratto da cui deriva, in favore di coloro i quali si siano utilmente collocati nella graduatoria, la conclusione del contratto stesso. Pertanto, in caso di mancata assunzione dei vincitori, sorge a carico del proponente una responsabilità contrattuale per inadempimento e quindi l'obbligo di risarcire il danno, senza che, ai fini della imputabilità dell'inadempimento stesso, possano assumere rilevanza gli stati soggettivi della buona fede o del convincimento di non essere tenuto all'assunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)