Sez. 3, Sentenza n. 482 del 13/01/2009 (Rv. 606145 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Diritto di critica - Sussistenza in capo ad un'associazione di consumatori - Condizioni - Nozione di "stampato" di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 47 del 1948 - Comunicati stampa della detta associazione - Inclusione - Fondamento - Conseguenze - Configurabilità della diffamazione a mezzo stampa - Sussistenza.
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
Il diritto di informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, sussiste in capo ad un'associazione di consumatori ogni qual volta risulti evidente l'utilità sociale della conoscenza dei fatti e delle opinioni, trasmessi con comunicati, perché diretti a contribuire alla formazione della pubblica opinione in materia di interesse generale, correlata alle finalità istituzionali di tale associazione; i "comunicati stampa" di quest'ultima rientrano, pertanto, nella nozione di "stampato" disciplinato dagli artt. 1 e 2 della legge n. 47 del 1948, trattandosi di attività di soggetto che svolge anche funzione di agenzia, in senso lato, di informazione, sia pure nel più ristretto ambito delle materie connesse alle finalità istituzionali sue proprie, in quanto le notizie diffuse dalle agenzie di informazione mediante comunicati o dispacci sono destinate alla pubblicazione, così come richiesto dal citato art. 1, e l'eventuale diffamazione consumata attraverso tali comunicati integra l'illecito di diffamazione a mezzo stampa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 1 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 2, Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)