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Sez. 3, Sentenza n. 149 del 14/01/1967 (Rv. 325852 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - DI RESTITUZIONE - COMPETENZA DOPO L'ESAURIMENTO DEL GIUDIZIO DI RINVIO*
Stato
decisa il 1967-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325852-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - DI RESTITUZIONE - COMPETENZA DOPO L'ESAURIMENTO DEL GIUDIZIO DI RINVIO*

Esauritosi il giudizio di rinvio con la pronuncia sul merito della controversia, la domanda di restituzione, di cui all'art.389 cod. proc civ., non e piu proponibile davanti al giudice di rinvio, dovendo essa proporsi dinanzi al giudice di merito competente secondo le comuni regole sulla Competenza. (Conf.737-59 Cfr., inoltre, 510-62 1937-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)