Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio1, in particolare l'articolo 10, lettera d),
Il regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione del 29 dicembre 1997 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini2, è stato modificato a più riprese ed in maniera sostanziale(3). È perciò opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione di tale regolamento.
È opportuno stabilire il livello minimo dei controlli che vanno eseguiti per garantire un'adeguata applicazione del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.
L'autorità competente di ogni Stato membro deve eseguire controlli basati sull'analisi dei rischi. L'analisi dei rischi deve tener conto di tutti i fattori rilevanti e in particolare delle implicazioni relative alla salute umana ed animale.
In linea di massima tutti gli animali dell'azienda debbono essere sottoposti a controlli. Tuttavia, qualora non sia possibile, per motivi pratici, riunire tutti gli animali dell'azienda entro 48 ore, l'autorità competente può prevedere un adeguato sistema di campionamento.
L'autorità competente di ogni Stato membro deve eseguire ispezioni sul posto generalmente senza preavviso, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione5.
Gli Stati membri devono presentare annualmente alla Commissione una dettagliata relazione sull'esecuzione dei controlli.
La Commissione fornirà agli Stati membri un modello di tale relazione.
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I controlli previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini devono essere almeno conformi ai livelli minimi stabiliti negli articoli da 2 a 5.
Art. 2
1. L’autorità competente esegue annualmente controlli su almeno il 3 % delle aziende.
2. Nel caso in cui i controlli di cui al paragrafo 1 mettano in evidenza un livello significativo di mancata conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000, la percentuale minima di controlli è aumentata nel periodo successivo d’ispezione annuale.
3. La selezione, da parte dell'autorità competente, delle aziende da controllare è effettuata in base ad un'analisi dei rischi.
4. L'analisi dei rischi relativa ad ogni azienda deve tener conto, in particolare:
a) del numero di animali dell'azienda, nonché delle informazioni dettagliate su tutti gli animali presenti e identificati nell'azienda;
b) delle implicazioni per la salute umana e animale, in particolare in presenza di precedenti focolai;
c) dell'ammontare dei premi annui per bovini chiesti e/o corrisposti all'azienda, rispetto all'ammontare versato nell'anno precedente;
d) di cambiamenti significativi rispetto alla situazione degli anni precedenti;
e) dei risultati dei controlli realizzati negli anni precedenti, in particolare:
i) l'adeguata tenuta di un registro aziendale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione6;
ii) l'adeguata tenuta dei passaporti degli animali presenti nell'azienda, ai sensi del regolamento (CE) n. 2629/97;
f) della corretta comunicazione dei dati all'autorità competente;
g) di altri criteri che gli Stati membri debbono definire.
5. Ogni ispezione è oggetto di una relazione standardizzata a livello nazionale che specifica le risultanze dei controlli e le carenze emerse, il motivo del controllo e le persone presenti. Il detentore o il suo rappresentante debbono avere la possibilità di firmare la relazione e, se del caso, di formulare le loro osservazioni sul contenuto.
6. Qualora vengano riscontrate infrazioni al regolamento (CE) n. 1760/2000, copie delle relazioni di cui al paragrafo 5 vengono inviate tempestivamente alle autorità competenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione7.
Art. 3
L’autorità competente controlla l’identificazione di tutti gli animali dell’azienda.
Tuttavia, nel caso in cui l’azienda conti più di venti capi, l’autorità competente può decidere di controllare i mezzi di identificazione di un campione rappresentativo di tali animali in conformità con le norme riconosciute a livello internazionale, purché il numero di animali controllati sia sufficiente a determinare il 5 % di casi di mancata conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000 da parte dei detentori di tali animali, con un livello di confidenza del 95 %.
Art. 4
Le ispezioni sul posto sono effettuate in genere senza preavviso. Qualora venga dato un preavviso, esse deve essere strettamente limitato al minimo necessario e non superare, di regola, le 48 ore.
Art. 5
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione nella quale sono riportate le seguenti informazioni:
a) il numero di aziende dello Stato membro interessato;
b) il numero di aziende controllate;
c) il numero di animali sottoposti ad ispezioni;
d) le infrazioni constatate;
e) le sanzioni inflitte ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Commissione conformemente al modello riportato nell'allegato I.
Art. 6
Il regolamento (CE) n. 2630/97 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2003. Per la Commissione Romano Prodi Il Presidente (3) Cfr. allegato II.