Sez. 2, Sentenza n. 1352 del 04/05/1972 (Rv. 357909 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO- DI PRIMO GRADO - PROVE - IN GENERE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - GIURAMENTO DECISORIO - SOTTOSCRIZIONE, DELL'ATTO CONTENENTE L'ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI, DA PARTE DI PROCURATORE PRIVO DI MANDATO SPECIALE - RIMESSIONE AL GI PER LA SANATORIA DELL'IRRITUALITA - INAMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO- DI PRIMO GRADO - PROVE - IN GENERE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - GIURAMENTO DECISORIO - SOTTOSCRIZIONE, DELL'ATTO CONTENENTE L'ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI, DA PARTE DI PROCURATORE PRIVO DI MANDATO SPECIALE - RIMESSIONE AL GI PER LA SANATORIA DELL'IRRITUALITA - INAMMISSIBILITA.*
Nei giudizi relativi alle controversie di lavoro, il collegio non e tenuto, ai sensi dell'art 439 cod proc civ, a rimettere la causa al giudice istruttore, al fine di consentire alla parte di sanare l'irritualita del deferimento del giuramento decisorio, consistente nella sottoscrizione del documento contenente l'articolazione dei capitoli da parte del procuratore non munito di mandato speciale. Ed, invero, l'Esercizio, da parte del giudice del lavoro, dei poteri istruttori conferitigli dall'art 439 cod proc civ costituisce una facolta discrezionale, il cui mancato uso non e censurabile in Cassazione. (V 815'71, mass n 350647).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2737, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Cod. Civ. art. 2731
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)