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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17864 del 19/07/2017 (Rv. 645053 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione degli atti processuali - Mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Ammissibilità - Conseguenze - Efficacia della notificazione a far data dalla iniziale richiesta di notifica - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645053-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

In tema di notificazione degli atti processuali, qualora essa, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di domandare all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha valutato come insussistente la condizione della non imputabilità al ricorrente della mancata tempestiva notifica dell’impugnazione, atteso che nella relazione di notificazione della sentenza, attuata in base alla l. n. 53 del 1994, era puntualmente indicato il nuovo indirizzo del destinatario della notifica, che pure figurava nel timbro apposto sul provvedimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 137, Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 21/01/1994 num. 53 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)