Sez. 2, Sentenza n. 18268 del 12/08/2009 (Rv. 609349 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO | Deliberazione collegiale della decisione nel regime successivo alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 - Art. 276, primo comma, cod. proc. civ. - Interpretazione - Immutabilità del collegio partecipante all'ultima attività processuale (discussione ovvero precisazione delle conclusioni) prima della decisione - Necessità - Grado di appello (art. 352 cod. proc. civ.) - Decisione deliberata da collegio in composizione mutata rispetto a quella dell'ultima attività processuale - Conseguenze - Nullità della sentenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO
In tema di deliberazione collegiale della decisione nel regime successivo alla riforma recata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, l'art. 276, primo comma, cod. proc. civ. - rimasto invariato nella sua formulazione, la quale prevede che alla deliberazione della decisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione" - va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. Pertanto, in grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 cod. proc. civ., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale (cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni), conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)