Sez. 4, Sentenza n. 21202 del 05/04/2012 Ud. (dep. 31/05/2012) Rv. 252739 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Gestore di una scuola di volo - Obbligo di garanzia - Sussistenza - Mancata manutenzione del veicolo utilizzato dal pilota deceduto - Omicidio colposo - Sussistenza - Proprietà del mezzo - Irrilevanza - Fattispecie.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE
E responsabile, a titolo di omicidio colposo, dell'incidente occorso ad un pilota il gestore di una scuola di volo che abbia trascurato la manutenzione del veicolo ultraleggero a motore utilizzato dalla vittima, atteso l'obbligo di garanzia negozialmente assunto da parte di detto gestore nei confronti di tutti gli affidatari del mezzo e non rilevando la circostanza che egli non fosse anche il proprietario dell'apparecchio. (Nella specie, l'incidente si era verificato durante il volo sportivo per il distacco di un'ala riconducibile alla mancata manutenzione degli spinotti che assicuravano l'ala stessa al corpo del velivolo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)