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Sez. 2, Sentenza n. 11668 del 05/09/2000 (Rv. 539978 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Rimessione della causa al giudice di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio - Decisione sulle spese di appello - Obbligo del giudice di appello - Condanna anche alle spese di primo grado - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539978-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO

Il giudice di appello qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello. Inoltre, detto giudice qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)