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Sez. 2, Sentenza n. 65 del 10/01/1972 (Rv. 355753 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355753-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'apprezzamento delle prove, della loro utilita e concludenza si risolve in un giudizio di fatto che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non e soggetto a Sindacato di legittimita qualora sia sorretto da congrua e corretta motivazione. (Conf 1416'71, mass n 351686 e numerosissime altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)