Sez. 2, Sentenza n. 65 del 10/01/1972 (Rv. 355753 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento delle prove, della loro utilita e concludenza si risolve in un giudizio di fatto che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non e soggetto a Sindacato di legittimita qualora sia sorretto da congrua e corretta motivazione. (Conf 1416'71, mass n 351686 e numerosissime altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)