Sez. 1, Sentenza n. 5579 del 06/12/1995 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 204857 - 01
Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - In genere | Assunzione di nuove prove in appello - Violazione del criterio del doppio grado di giurisdizione - Esclusione - Ragioni.
Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - In genere
La possibilità di rinnovazione del dibattimento in appello, stabilita dall'art. 603 cod. proc. pen., non viola il criterio del doppio grado di giurisdizione stabilito dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - approvata a Strasburgo il 22 novembre 1984 e resa esecutiva con legge 9 aprile 1990 n. 98 - posto che le nuove prove assunte in secondo grado integrano e si coordinano con gli elementi già acquisiti nel primo giudizio, che il giudice di appello deve valutare congiuntamente ai nuovi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)